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Normative

IL CONDOMINIO NEL CODICE CIVILE
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO I
CAPO II
Del condominio negli edifici


Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal
titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi,
le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di piano che
gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (1104).
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata
o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal
suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti,
le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti
a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno.
Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La
stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento totale o parziale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la
vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e
ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche
sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni
soltanto dei condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130 Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio
dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti
dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne
senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine
previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al
rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso
deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano
dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel
registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo (att. 156) si osservano le norme sulla comunione in generale .


DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE


Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi
in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la
separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune
delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o
delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta
dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e
a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio
ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i
partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun
condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo
rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio
il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di
piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento.
La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e dal 3° comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.

L'amministatore di condominio è obbligatorio?
No, l'articolo del codice civile 1129 (vedi sotto) garantisce al singolo condòmino la possibilità di richiedere l'intervento / nomina di un amministratore, solo in caso il condominio abbia più di quattro unita. L'amministratore può essere chiunque, al momento non è richiesta nessuna abilitazione professionale o iscrizione, e non vi è obbligo di nomina di amministratore.
Ricordiamo che in ogni caso i condomini sono responsabili dei doveri civili, penali e fiscali.

Codice civile
Art. 1129. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un'amministratore (1106, 1130, 1131). Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.


Come si nomina l'amministratore ?
Per la nomina dell'amministratore è necessario convocare un'assemblea mediante raccomandata (o lettere consegnata a mano con firma di ricevuta) nella stessa deve essere comunicata la data della prima convocazione, la data della seconda ( quella in cui si farà effettivamente l'assemblea) e un'ordine del giorno nel quale il primo punto sarà la nomina dell'amministratore. Con un semplice verbale di assemblea verrà nominato ufficialmente l'amministratore, che può essere un qualsiasi condominio che accetta l'incarico. Per la nomina è necessario il voto della maggioranza dei presenti in assemblea in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi di proprietà. La stessa maggioranza è necessaria per la revoca dell'amministratore (art. 1136).


E' necessario il codice fiscale del condominio ?
Se il condominio non esercita attività commerciale deve richiedere soltanto il codice fiscale, come previsto dal DPR 2.11.1976 numero 784. Il possesso del codice fiscale è indispensabile perchè può essere richiesto dai fornitori di servizi e sopratutto perchè senza il codice fiscale non possono essere assolti tutti gli obblighi fiscali come (quadro AC , versamento con il modello F24, modello 770.
In mancanza del codice fiscale non è possibile richiedere il servizio di assistenza fiscale


Come si ottiene il codice fiscale del condominio ?
Per la richiesta del codice fiscale bisogna recarsi all'agenzia delle entrate del proprio comune e fare la richiesta di codice fiscale.


Com'è svolta l'assistenza fiscale?
I principali adempimenti fiscali del condominio sono:
La compilazione annuale del modello 770 e quadro AC del modello unico
Il versamento mensile della ritenuta d'acconto mediante modello F24
Il servizio fiscale compreso nel costo consiste nel calcolo e invio all'amministratore / referente del modello F24 per il versamento dell'eventuale ritenuta d'acconto secondo le evidenze (fatture) ricevute e l'archiviazione delle fatture suddivise per fornitore, imponibile iva ecc. che costituirà la base di dati per la compilazione del modello 770 e quadro AC.

La compilazione del modello 770 E QUADRO AC NON E' COMPRESA nel costo preventivato in quanto dipende dal numero di fatture registrate e dei percipienti.

Attenzione
Il versamento della ritenuta d'acconto va effettuato entro il 16 del mese successivo è quindi indispensabile che le fatture / ricevute fiscali siano inviate per la registrazione appena possibile.


Nell'assistenza fiscale è compresa la dichiarazione annuale mod 770 e quadro AC
No, l'elaborazione e l'invio telematico dei Modelli di dichiarazione sono da noi effettuati attraverso il CAF FENAPI, con il quale si intrattiene un rapporto di collaborazione, consentendoci di ridurre notevolmente i costi.


Quali sono i compiti dell'utente amministratore
In ogni condominio viene normalmente incaricato, o nominato amministratore con delibera dei condomini un proprietario.
Esso in genere si occupa della gestione della "cassa" o del conto corrente condominiale.
Questo amministratore / referente avrà a disposizione un'area riservata ne quale a differenza degli altri condòmini, potrà controllare tutti i dati della contabilità (es. i versamenti di tutti i condomini) , inserire i versamenti, stampare le ricevute, registrare i pagamenti effettuati, inviarci le copie delle fatture o di altre pezze giustificative dei costi da ripartire, inoltre è l'unico referente che può richiedere consulenze, consigli e spiegazioni.
Inoltre sarà il nostro contatto per le normali attività come es. la realizzazione dei preventivi di gestione, approvazione bilanci ecc.


E per i condòmini che non hanno accesso a internet
Tutta la contabilità può essere scaricata e stampata, quello che non è possibile stampare direttamente lo si può richiedere al nostro operatore che invierà dei file .pdf o .doc.
In ogni caso va stampato e consegnato ai condomini il consuntivo e il preventivo di gestione per l'approvazione da parte dell'assemblea.

 

I Nostri Recapiti

CE.SE.P. di Marcone G. e Lattanzio F.

Amministratori di Condominio Associati

Indirizzo: Via Pappalettere, 42 - 76121 BARLETTA (BT)

Telefono/Fax: 0883.531.742

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Partita Iva: 04994870725

Amministrazione e contabilità:

Rag. Giuseppe Marcone: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Manutenzioni e richiesta di intervento:

Sig. Francesco Lattanzio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per qualsiasi richiesta o infomazione scrivici compilanto il contact form.

 

Servizi

CHI SIAMO

La CE.SE.P. (Centro Servizi Professionali) è una Associazione di Professionisti formata dal Rag. Giuseppe Marcone e dal Sig. Francesco Lattanzio. Nasce nel 1987 a Barletta ubicando la propria sede nella centralissima Vico Ospizio presso il Sagrato della Chiesa del SS. Sepolcro e trasferendola successivamente nella vicina Via Pappalettere nei pressi della caserma dei Carabinieri, ove trovasi attualmente.
La principale attività svolta è quella della Gestione e Amministrazione di Stabili in Condominio e di Immobili di vario genere, assicurando ogni forma di assistenza ai clienti ed ai condomini amministrati.
Dal 2003 il Rag. Giuseppe Marcone diventa responsabile a Barletta di un Centro di raccolta del CAF FENAPI, presente su tutto il territorio nazionale, offrendo a tutti i condomini clienti, l'assistenza fiscale necessaria per la compilazione di Mod. 730 – Mod. UNICO – Mod. RED – Mod. ISEE – Mod. ICI-IMU, oltre a garantire ai fabbricati gestiti la compilazione e l'invio telematico del Mod. 770.

I NOSTRI SERVIZI

  • Gestione e Amministrazione Condominiale nel rispetto di tutta la normativa vigente;
  • Assicurazione professionale per l'attività di Amministrazione di stabili in condominio; (Vedi nota apposita);
  • Gestione contabile a mezzo di rendiconti consuntivi mensili, semestrali o annuali;
  • Recapito gratuito dei rendiconti consuntivi nelle cassette postali;
  • Incasso delle quote condominiale presso i nostri uffici anche a mezzo di carte elettroniche (VISA – MASTERCARD – PAGOBANCOMAT);
  • Servizio WEB, sito internet a disposizione di tutti i condomini, i quali, previo registrazione, possono accedere all'area riservata per la visione ed il download dei documenti inerenti il proprio condominio;
  • Servizio di segreteria telefonica;
  • Servizio di cortesia di incasso delle quote condominiali a domicilio, dedicato ai soli condomini anziani e/o disabili, impossibilitati a raggiungere i nostri uffici.

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Particolare importanza assume oggi l'esistenza di una polizza a garanzia della responsabilità civile del professionista, in questo caso dell'Amministratore condominiale. E' per questo che si vuole sottolineare la copertura assicurativa della CE.SE.P. da parte di primaria compagnia assicuratrice, con la quale si assicura il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che la CE.SE.P. sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali cagionati a terzi compresi i clienti, in conseguenza di violazione da parte della CE.SE.P. dei doveri professionali. La copertura assicurativa è estesa anche alle sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti della CE.SE.P. per errori imputabili alla CE.SE.P. stessa, ai danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, atti, documenti, nonché schede, dischi per elaboratori elettronici, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono altresì assicurati tutti i valori in caso di furto sia all'interno dei propri uffici sia all'esterno (scippo o rapina)

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